Art. 6.
(Sanzioni).

      1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro.
      2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 che depositano una delle relazioni previste dall'articolo 3 in modo incompleto, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a 30.000 euro.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.

 

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      4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dagli organi competenti, ai quali la Commissione per le verifiche di cui all'articolo 4, previa autorizzazione degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, trasmette gli atti quando ne ricorrono gli estremi.