1. In caso di omessa iscrizione nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro.
2. Nei confronti degli iscritti nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 2 che depositano una delle relazioni previste dall'articolo 3 in modo incompleto, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a 30.000 euro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.